CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO
ARTICOLO 1 – CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonchĂŠ la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore.
Essa viene inviata dal tour operator al viaggiatore o all’agenzia di viaggio, quale mandataria del viaggiatore e questâultimo avrĂ diritto di riceverla dalla medesima.
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente che essa dĂ per letto ed accettato, per se e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti
condizioni generali.
ARTICOLO 2. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonchÊ dalla disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.
ARTICOLO 3. REGIME AMMINISTRATIVO
Lâorganizzatore e lâintermediario del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati allâesecuzione delle rispettive attivitĂ in base alla legislazione vigente, anche regionale o comunale, stante la specifica competenza.
LâOrganizzatore e lâintermediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilitĂ civile professionale, nonchĂŠ gli estremi delle altre polizze di garanzia facoltative od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere sulla effettuazione o esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, o copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonchĂŠ gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dellâorganizzatore e dellâintermediario, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del
viaggiatore presso la localitĂ di partenza ove il pacchetto turistico includa il servizio di trasporto.
Ai sensi dellâart. 18, comma VI, del Cod. Tur., lâuso nella ragione o denominazione sociale delle parole âagenzia di viaggioâ, âagenzia di turismoâ , âtour operatorâ, âmediatore di viaggioâ ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese
abilitate di cui al primo comma.Â
ARTICOLO 4. DEFINIZIONI
Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:
venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa di cui al Codice del Turismo;
informazioni memorizzate;
il servizio telefonico;
ARTICOLO 5. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:Â
– la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici, quali: l. il trasporto di passeggeri; 2. l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motocicli e che richiedano una patente di guida di categoria A; 4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo, ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
contratto unico per tutti i servizi;
B.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
B.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
B.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;Â
B.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o piĂš professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al piĂš tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
ARTICOLO 6. CONTENUTO DEL CONTRATTO – PROPOSTA DâACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE
Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l’organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
ARTICOLO 7. INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AL VIAGGIATORE (ART. 34 CdT)
Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di unâofferta corrispondente, lâorganizzatore e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche questâultimo, forniscono al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui allâallegato A, parte I o parte II del CdT, nonchĂŠ le seguenti informazioni:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, lâitinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso lâalloggio, il numero di notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la localitĂ di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui lâorario esatto non sia ancora stabilito,
lâorganizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dellâorario approssimativo di partenza e ritorno;
3) lâubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dellâalloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
4) i pasti forniti;
5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilitĂ ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sullâidoneitĂ del viaggio o della vacanza che tenga conto
delle esigenze del viaggiatore;
questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, unâindicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
mancato raggiungimento del numero;
destinazione;
delle spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai sensi dellâarticolo 41, comma 1 CdT;
Reg. Ce 2111 105 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identitĂ del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è
ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farĂ in modo che il passeggero sia informato dell’identitĂ del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identitĂ sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”
Per i contratti di pacchetto turistico di cui allâarticolo 33,comma 1, lettera d), stipulati per telefono, lâorganizzatore o il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni standard di cui allâallegato A, parte II, al presente decreto, e le informazioni di cui al comma 1.
ARTICOLO 8. PAGAMENTI
Allâatto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrĂ essere corrisposta:
Per le iscrizioni effettuate nei 10 giorni precedenti la partenza dovrĂ essere versato lâintero ammontare al momento della prenotazione.
Nel periodo di validitĂ della proposta di compravendita del pacchetto e/o dei servizi turistici indicati e pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono.
Il saldo dovrĂ essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dall’organizzatore nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione;
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione all’organizzatore delle somme versate dal viaggiatore al venditore comporterĂ la automatica risoluzione di diritto del contratto da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso il venditore, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite del venditore.
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dellâOperatore.
Esso potrĂ essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di:
– costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
– diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
– tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Un aumento di prezzo è possibile solo previa comunicazione su supporto durevole da parte dell’organizzatore al viaggiatore unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalitĂ di calcolo, almeno 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto. Se l’aumento di prezzo eccede l’8% del prezzo complessivo del pacchetto si applica il successivo punto 9.2Â
In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto di detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire prova su richiesta del viaggiatore
Il prezzo è composto da: a) quota di iscrizione o quota gestione pratica; b) quota di partecipazione: espressa
in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dal venditore al viaggiatore; c) costo eventuali polizze
assicurative contro i rischi di annullamento, recesso e/o spese mediche o altri servizi richiesti; d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza; e) oneri e tasse aeroportuali e /o portuali.
ARTICOLO 9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un supporto durevole, quale ad esempio la posta elettronica;
Se prima della partenza lâorganizzatore abbia necessitĂ di modificare in modo significativo una o piĂš caratteristiche principali dei servizi turistici di cui allâart. 34 comma 1 lett. a) oppure non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e giĂ accettate dallâOrganizzatore, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre lâ8%, il viaggiatore può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso;
Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 2, esercitando il diritto di recesso, l’organizzatore potrĂ offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualitĂ equivalente o superiore;Â
Lâorganizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6;
Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma 1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dallâorganizzatore si intende accettata;
Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualitĂ o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo;
In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro il mese successivo alla data di partenza ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati:
ARTICOLO 10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
Il viaggiatore può recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, ovvero, delle spese di recesso standard (penali di cancellazione) come di seguito previste. Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse recedere dal contratto, per casi diversi da quelli previsti per legge di cui nei precedenti punti, avrĂ diritto al rimborso della quota di partecipazione al netto delle penalitĂ qui di seguito indicate (*), oltre agli oneri e spese da sostenersi per lâannullamento dei servizi:
Nessuna penale fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza
(*) Fanno eccezione:
Nessun rimborso sarĂ poi accordato a chi non si presenterĂ alla partenza o rinuncerĂ durante lo svolgimento del viaggio stesso. CosĂŹ pure nessun rimborso spetterĂ a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei previsti documenti personali di espatrio. L’annullamento del viaggio da parte di un partecipante con sistemazione in camera doppia comporta il pagamento del supplemento singola. previste dall’organizzatore, che dipendono dalla destinazione prescelta e dal momento in cui il viaggiatore recede rispetto alla data di partenza. In assenza di specificazione delle spese standard di recesso, l’importo delle spese di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
Il viaggiatore può stipulare delle polizze assicurative a copertura delle predette spese di recesso unilaterale da parte del viaggiatore o delle spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso. In base al pacchetto prescelto, l’organizzatore informa il viaggiatore sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di tali assicurazioni.
Le spese di recesso non sono dovute per le ipotesi previste dal precedente articolo 9 punto 2.Â
In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (cosĂŹ come definiti dall’art. 45 c.1 lett. h) codice consumo), il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di vendita di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione.Â
Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso l’organizzatore documenta la variazione del prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.
ARTICOLO 11. RESPONSABILITĂ DELLâORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITĂ IN CORSO DI ESECUZIONE â OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE â TEMPESTIVITĂ DELLA CONTESTAZIONE
Ai sensi dellâarticolo 42 del Codice del Turismo, l’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici debbano essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell’articolo 1228 del codice civile.
Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformitĂ rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di vendita di pacchetto turistico.
Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di vendita di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di conformitĂ , a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entitĂ del difetto di conformitĂ e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo nonchĂŠ al risarcimento del danno che abbia subito in conseguenza del difetto di conformitĂ , a meno che lâorganizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili.
Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone rimedio al difetto di conformitĂ entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformitĂ o se è necessario avviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.Â
Se un difetto di conformitĂ costituisce un inadempimento di non scarsa importanza e lâorganizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con effetto immediato, o chiedere â se del caso â una riduzione del prezzo, salvo lâeventuale risarcimento del danno.
LâOrganizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nellâimpossibilitĂ di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del viaggiatore, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrĂ predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del viaggiatore, oppure rimborsare questâultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.
Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili con quanto convenuto nel contratto o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dallâorganizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poichĂŠ non comparabile con quanto convenuto nel contratto o poichĂŠ la concessa riduzione del prezzo sia inadeguata, lâorganizzatore fornirĂ senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilitĂ di mezzi e posti, e lo rimborserĂ nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
ARTICOLO 12. CESSIONE DEL CONTRATTO (Articolo 38 Codice del Turismo)
Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto di vendita di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non eccedono le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto.
ARTICOLO 13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
Fermo lâobbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformitĂ , per come previsto allâart. 11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi ai seguenti obblighi:
ARTICOLO 14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche AutoritĂ dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale âVillaggio Turisticoâ, lâorganizzatore si riserva la facoltĂ di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore.Â
ARTICOO 15. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto in esso previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonchĂŠ dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.
ARTICOLO 16. POSSIBILITĂ DI CONTATTARE LâORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE
Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi allâesecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale lo ha acquistato, il quale, a sua volta, li inoltra tempestivamente allâorganizzatore.
Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma precedente, è considerata la data di ricezione anche per lâorganizzatore.
ARTICOLO 17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficoltĂ anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autoritĂ locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternati.
L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
ARTICOLO 18. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dellâorganizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dallâannullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalitĂ previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.
ARTICOLO 19. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui allâart. 67 Cod. Tur. lâorganizzatore potrĂ proporre al viaggiatore – sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme â modalitĂ di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte.
In tal caso lâorganizzatore indicherĂ la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
ARTICOLO 20. PROTEZIONE DELVIAGGIATORE (ART. 47 CdT).
Lâorganizzatore e il venditore stabiliti sul territorio nazionale sono coperti da contratto di assicurazione per la responsabilitĂ civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.
I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie o emesse dai Fondi di cui al comma 3 dellâart. 47 del CdT, che, per i viaggi allâestero e i viaggi che si svolgono allâinterno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dellâorganizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per lâacquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonchĂŠ, se necessario, il pagamento del vitto e dellâalloggio prima del rientro. La garanzia è effettiva, adeguata al volume di affari e copre i costi ragionevolmente prevedibili, gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e del completamento dei pacchetti, nonchĂŠ del costo stimato per i rimpatri in caso di insolvenza o fallimento dellâorganizzatore o del venditore.
I viaggiatori beneficiano della protezione in caso dâinsolvenza o fallimento dellâorganizzatore o del venditore indipendentemente dal loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita del pacchetto e indipendentemente dallo Stato membro in cui è stabilito il soggetto incaricato di fornire protezione in caso di insolvenza o fallimento.
Nei casi previsti dal comma 2, in alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40 e 42 CdT.
ARTICOLO 21. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalitĂ di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poichĂŠ soggetti a successiva convalida. A tal fine il viaggiatore dovrĂ chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia prima della partenza. LâOrganizzatore informerĂ i passeggeri circa lâidentitĂ del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalitĂ previste dallâart.11 del Reg. CE 2111/2005 (richiamato allâart.5).Â
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
I contratti aventi ad oggetto lâofferta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste in favore
dei viaggiatori dalla Direttiva europea 2015/2302.
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un singolo servizio turistico, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali, il cui conferimento è necessario per permettere la conclusione e lâesecuzione del contratto di viaggio, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa vigente. L’eventuale rifiuto comporterĂ l’impossibilitĂ di perfezionamento e conseguente esecuzione del contratto. Lâesercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente â a titolo esemplificativo: diritto di richiedere lâaccesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilitĂ dei dati; il diritto di proporre reclamo a un’autoritĂ di controllo â potrĂ essere esercitato nei confronti del titolare del trattamento.
Per ogni piĂš ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dellâorganizzatore si rimanda alla specifica sezione del sito www.ctatravels.com contenente la Privacy Policy.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELLâARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006.
âLa legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi allâestero.
Start a Conversation
Hi! Click one of our member below to chat on Whatsapp
CTA Travels
Scrivici su WhatsApp
online